Circolare 41

Circ. n. 41 – Programmazione Legge 104

Circ. n. 41 - Programmazione Legge 104

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Personale scolastico

Personale amministrativo

Oggetto: Programmazione permessi legge 104/92

Si informa che i lavoratori beneficiari dell’art. 33 della Legge 104/1992 sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo ovvero con riferimento all’arco temporale del mese, tenendo conto del piano delle attività, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività didattica e amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.
Si ritiene importante segnalare che in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, l’INPS ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”. Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi, che ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.
Alla luce di quanto sopra, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo, di almeno 5 giorni, per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso, al fine di «evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione», rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.
Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente che il CCNL prevede che tali permessi devono essere “possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti ”
Si confida nel rispetto della presente al fine di soddisfare le esigenze del lavoratore e l’organizzazione dell’Istituzione scolastica.
La Corte di Cassazione Ord. 23891 del 2018 ricorda che per usufruire del “permesso mensile retribuito, coperto da contribuzioni figurative, è necessario che l’assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile”.
Al fine di garantire il regolare funzionamento della scuola e una corretta organizzazione del servizio, si precisa che la programmazione delle giornate richieste ai sensi della Legge 104/92 è necessaria, considerato che, oltre a tali permessi, pervengono numerose richieste di aspettative, motivi di famiglia, malattie e ferie. In totale potranno essere soddisfatte in totale non più di n. 8/max 10 (se possibile) giorni tra aspettative, ferie e motivi di famiglia, fermo restando che le richieste relative alla Legge 104, se debitamente documentate, avranno carattere di priorità. Si raccomanda, salvo nei casi documentati o comprovati di assistenza in zone lontane o fuori regione, di non richiedere giorni di 104 consecutivi o intervallate da giornate libere o fine settimana, ma di alternarli opportunamente.
Alla luce di quanto sopra si ricorda infine che il permesso deve essere richiesto per l’effettiva l’assistenza della persona disabile e non “per soddisfare esigenze di tipo personale come riposarsi o andare a fare la spesa per la propria famiglia, dal momento che tali permessi devono essere finalizzati al compimento di attività dirette, solo o prevalentemente, all’interesse dell’assistito.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Caruso Salvatore)

 

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