Circolare 372

Circ. n. 372 Applicazione dell’art. 10-bis del Regolamento d’Istituto

Circ. n. 372 Applicazione dell'art. 10-bis del Regolamento d'Istituto

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Personale scolastico

Personale amministrativo

Oggetto: Applicazione dell’art. 10-bis del Regolamento d’Istituto – Deroghe al limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico in sede di scrutinio finale

Si comunica che nel Collegio dei Docenti, del 12/05/2025, sono state fornite informazioni circa l’art. 10-bis del Regolamento d’Istituto relativo alle deroghe al limite minimo di frequenza previsto dalla normativa vigente per la validità dell’anno scolastico.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 e della normativa vigente in materia di valutazione degli studenti, per la validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo motivate deroghe deliberate dall’istituzione scolastica per casi eccezionali debitamente documentati.

Premesso, come da circolare n. 71   del   09/10/2025,

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, per coloro che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, ai fini della validità dell’a.s.  2025/2026, è fissato nella seguente tabella:

Indirizzo Scuola n. ore settimanali Monte ore annuale Numero ore minimo di presenze Numero ore massimo di assenze
Enogastronomia e ospitalità alberghiera

DIURNO

32 h 1056 h 792 h  264 h (pari a circa 50 giorni di lezione)
Enogastronomia ed Economoco

SERALE

23 h 759 h 569 h 190 h (pari a circa  41 giorni di

lezione)

 

DIURNO: ore 32 settimanali

Il monte ore annuale per gli alunni è di 1056 ore (32 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a tre quarti del suddetto orario annuale e ammonta a 792 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad un quarto del monte ore annuale, cioè 264 ore Per gli studenti che non si avvalgono di religione cattolica e che non hanno optato per attività alternative il monte ore è di 256.

In sede di scrutinio finale, qualora uno studente abbia superato il limite massimo di assenze consentito, il Consiglio di Classe dovrà preliminarmente verificare:

  1. il numero complessivo delle ore di assenza registrate;
  2. l’eventuale presenza di documentazione agli atti riconducibile alle fattispecie derogabili previste dall’art. 10-bis del Regolamento d’Istituto (vedi scheda individuale da compilare);
  3. la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della deroga;
  4. la disponibilità di sufficienti elementi di valutazione relativi agli apprendimenti, alle competenze e al percorso formativo dello studente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le fattispecie derogabili:

  • ricoveri ospedalieri e degenze domiciliari debitamente certificate e preventivamente comunicati
  • malattie documentate e trattamenti sanitari continuativi comunicati e certificati
  • percorsi terapeutici, riabilitativi, psicologici o socio-assistenziali (comunicati e certificati) ;
  • situazioni di grave disagio familiare, sociale, abitativo o personale;
  • interventi formalizzati dei servizi sociali o sanitari;
  • partecipazione ad attività sportive agonistiche riconosciute (solo gare non allenamenti);
  • gravi motivi familiari documentati;
  • assenze connesse a specifiche esigenze religiose previste dalla normativa;
  • assenze dovute a visite specialistiche, esami diagnostici o terapie certificate;
  • altre situazioni eccezionali debitamente documentate e valutate.

Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento, il Consiglio di Classe:

  • esamina la documentazione acquisita agli atti;
  • valuta la riconducibilità delle assenze alle fattispecie derogabili;
  • verifica la possibilità di esprimere una valutazione compiuta dello studente;
  • delibera motivatamente l’eventuale deroga;
  • procede, se ne ricorrono i presupposti, allo scrutinio finale.

La motivazione della deroga dovrà essere riportata nel verbale dello scrutinio in forma sintetica ma puntuale, facendo riferimento alla documentazione acquisita e alle disposizioni dell’art. 10-bis del Regolamento d’Istituto.

Per gli studenti che seguono un percorso differenziato, il superamento del limite ordinario di frequenza non costituisce automaticamente motivo ostativo all’ammissione allo scrutinio finale, qualora il Consiglio di Classe disponga di sufficienti elementi di valutazione e accerti il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI.

Per gli studenti del corso serale verrà emanata apposita circolare

Si raccomanda particolare attenzione alla verbalizzazione delle decisioni assunte. In tutti i casi di deroga dovranno risultare agli atti:

  • la tipologia della deroga riconosciuta;
  • il riferimento alla documentazione esaminata;
  • la motivazione della decisione;
  • la dichiarazione della disponibilità di sufficienti elementi valutativi.

La presente circolare costituisce direttiva operativa per tutti i Consigli di Classe in occasione degli scrutini finali.

P.S

Di seguito la procedura per verificare su argo le ore di assenze: Scrutini → caricamenti voti→ scelta della classe → scrutinio finale → tasto MOSTRA % PERCENTUALI ASSENZE (in alto a destra) → la prima colonna riporta il tot ore assenza.

Oppure: Didattica –> scheda alunno/classe –> Riepiloghi giornale di classe (in alto a destra) –> prospetto assenze.

 

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