Circolare 3

Circ. n. 3 – Chiarimenti Ferie 2026-2027

Circ. n. 3 - Chiarimenti Ferie 2026-2027

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Personale scolastico

Personale amministrativo

OGGETTO: FERIE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA T.D. E T.I. 2026-27

La presente circolare viene inoltrata per ricordare a tutto il personale docente e ATA, a tempo determinato e indeterminato, la normativa relativa alla fruizione delle ferie maturate.

Di seguito vengono riportati i punti salienti della normativa vigente:

Il personale docente a tempo indeterminato fruisce delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la restante parte dell’anno è consentita la fruizione di un massimo di 6 giornate (ovviamente se maturate) e, comunque, subordinate alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la scuola.

Il personale ATA può chiedere la fruizione delle ferie maturate durante l’anno, anche in modo frazionato, ma compatibilmente con le esigenze di servizio. Al personale ATA in servizio sino al 31 agosto sono assicurati almeno 15 giorni di riposo continuativi nel periodo tra il 1° luglio e il 31 agosto.

Si precisa che:

In caso di mancata fruizione, totale o parziale, la normativa sancita dalla Legge di Stabilità (Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8) prevede:

«la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

Al personale docente con contratto al 30 giugno e al supplente breve, dal calcolo dei giorni eventualmente da liquidare vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo contrattuale, mentre per quelli con incarico al 31 agosto la fruizione avviene nell’arco del periodo estivo di sospensione della didattica. Si ricorda che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per concorsi, ecc. (nota MEF/RGS n. 72696/2013).

Alla luce di quanto sopra, il personale docente con supplenza breve o al 30 giugno deve presentare richiesta di ferie per i periodi di sospensione delle lezioni (primi giorni di settembre e ultimi giorni di giugno — termine delle lezioni escluso i giorni degli scrutini, che vengono considerati di servizio, vacanze natalizie e pasquali, eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per concorsi, ecc., secondo il calendario scolastico). In caso di mancata presentazione della richiesta, come previsto dalla normativa, i giorni di cui sopra saranno detratti d’ufficio dai giorni di ferie effettivamente maturati.

Si comunica che dall’Ufficio Scolastico è pervenuta la nota che si allega. Si specifica che, per i docenti a tempo determinato, a fine anno sarà richiesta la compilazione del modulo di ferie tramite apposita circolare predisposta dall’Ufficio del Personale. A tale scopo, lo stesso ufficio provvederà a calcolare per ciascun docente il numero di giorni di ferie maturate, tenendo conto dei periodi di sospensione delle attività didattiche. Pertanto, non saranno accolte richieste di monetizzazione delle ferie non godute (come previsto dall’art. 5, comma 8 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012).

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Salvatore CARUSO)

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